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Condono edilizio e restrizioni paesaggistiche: quando la sanatoria non è consentita

Il condono edilizio permette di regolarizzare edifici costruiti senza autorizzazione, ma non può essere applicato in tutti i casi, soprattutto in aree soggette a vincoli ambientali e paesaggistici. Una recente sentenza del TAR Lazio (n. 15138/2024) ha chiarito che i vincoli nazionali relativi a paesaggio e ambiente prevalgono su eventuali normative regionali più flessibili. Cosa significa questo per le opere non condonabili e come si applicano tali vincoli alle richieste di sanatoria? Esaminiamo i dettagli della sentenza e le sue implicazioni.

Limiti del Terzo Condono Edilizio
Il caso esaminato riguardava la richiesta di condono per un cambio di destinazione d’uso in un’area vincolata. La trasformazione da scuderie a sei unità abitative in una zona di interesse naturalistico è stata respinta dal TAR, poiché l’intervento aumentava la volumetria e il carico urbanistico, violando i vincoli paesaggistici. Nonostante la conformità alle normative locali, l’amministrazione ha negato il condono, rispettando le norme statali che impediscono la sanatoria in aree protette.

Vincoli prevalenti sulle leggi regionali
La sentenza ha stabilito che, in presenza di vincoli ambientali e paesaggistici, la normativa statale ha la priorità rispetto a quella regionale. Le Regioni possono regolare il condono per abusi minori, ma non possono ampliare il perimetro rispetto a quanto stabilito dalla legge nazionale. Inoltre, interventi significativi, come ampliamenti o cambi di destinazione d’uso, sono esclusi dalla sanatoria in aree tutelate.

In sintesi, la sentenza conferma che nelle zone vincolate la sanatoria è possibile solo per interventi minori, mentre opere più invasive restano escluse.